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Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili:perché oggi sono una necessità gestionale e un obbligo normativo per le strutture alberghiere

25/02/2026 - 25/02/2029

Nel settore alberghiero la gestione viene ancora spesso interpretata come un insieme di attività operative: camere, ristorazione, personale, vendite.
In realtà, la normativa italiana ha da tempo spostato il baricentro della responsabilità gestionale: oggi l’imprenditore e l’organo amministrativo sono chiamati a governare l’impresa attraverso assetti strutturati, non solo a “farla funzionare”.

 

L’articolo 2086, comma 2, del Codice Civile – rafforzato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – impone alle società, e quindi anche alle imprese alberghiere, l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

 

Non si tratta di un adempimento formale.
È un dovere permanente di governance, che incide direttamente su responsabilità, continuità aziendale e valore dell’asset.


 

Cosa si intende per “assetto adeguato” (in termini concreti)

 

Un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato è un sistema integrato di:

 

  • ruoli e responsabilità chiaramente definiti

  • processi decisionali tracciabili

  • strumenti di controllo economico-finanziario

  • flussi informativi che consentono all’organo amministrativo di capire per tempo cosa sta accadendo all’impresa

 

L’adeguatezza non è standardizzata: non esiste un modello valido per tutti.
La legge richiede che l’assetto sia proporzionato a:

 

  • dimensioni della struttura alberghiera

  • complessità operativa

  • livello di indebitamento

  • rischio gestionale e finanziario

 

In altre parole: un hotel da 30 camere e uno da 150 camere non possono avere lo stesso assetto, ma entrambi devono averne uno.


 

Assetto organizzativo: governare le persone e le decisioni

 

Per una struttura alberghiera, l’assetto organizzativo è adeguato quando:

 

  • esiste un organigramma chiaro, anche essenziale

  • sono definite deleghe, poteri e responsabilità (chi decide cosa, entro quali limiti)

  • i processi critici sono almeno formalizzati:

  •  

    • gestione del personale

    • acquisti e fornitori

    • incassi e pagamenti

    • investimenti e manutenzioni

    •  

Un segnale tipico di inadeguatezza, frequentemente rilevato anche in sede giudiziale, è la concentrazione di tutte le decisioni in capo a una sola persona senza strumenti di controllo.

 

Nel settore alberghiero questo accade spesso nelle strutture a conduzione familiare evoluta, dove la crescita non è stata accompagnata da una reale strutturazione.


 

Assetto amministrativo: pianificare, misurare, decidere

 

L’assetto amministrativo riguarda il modo in cui l’hotel pianifica e controlla la gestione, non la sola burocrazia.

 

Un assetto amministrativo adeguato, anche in forma semplificata, prevede:

 

  • un budget annuale (economico e finanziario)

  • un monitoraggio periodico dei risultati (mensile o trimestrale)

  • la gestione strutturata della liquidità e della tesoreria

  • regole chiare per autorizzazioni di spesa e investimenti

 

Un hotel che “va a vista”, senza previsione dei flussi di cassa, non è conforme allo spirito né alla lettera dell’art. 2086 c.c., anche se produce fatturato.

 

La normativa non chiede sofisticazione, ma consapevolezza e presidio.


 

Assetto contabile: oltre la contabilità fiscale

 

L’assetto contabile è adeguato quando la contabilità:

 

  • è aggiornata con regolarità, non solo a fine anno

  • consente la produzione di situazioni infrannuali attendibili

  • permette di valutare margini, costi fissi, sostenibilità del debito

 

Nel comparto alberghiero questo significa, in concreto:

 

  • separare correttamente le aree di risultato (camere, F&B, altri servizi)

  • monitorare l’impatto dei costi del personale e della stagionalità

  • disporre di indicatori minimi su liquidità e impegni finanziari

 

La giurisprudenza è chiara: una contabilità tenuta solo per adempiere agli obblighi fiscali non è sufficiente.


 

La funzione chiave: intercettare per tempo la crisi

 

Il vero salto concettuale introdotto dal Codice della Crisi è questo:
gli assetti devono essere funzionali alla rilevazione tempestiva degli squilibri.

 

Non si parla solo di insolvenza conclamata, ma di:

 

  • tensioni di cassa ricorrenti

  • perdita di marginalità strutturale

  • incapacità di sostenere i debiti nei successivi 12 mesi

 

Nel settore alberghiero, dove investimenti, stagionalità e leva finanziaria sono elevati, la mancata intercettazione precoce della crisi è uno dei principali fattori di distruzione di valore.


 

Cosa valutano giudici, banche e investitori

 

La giurisprudenza più recente non chiede assetti “perfetti”, ma ragionevolmente idonei ex ante.

 

In pratica, vengono valorizzati:

 

  • budget e cash flow previsionali

  • reporting periodico discusso a livello di governance

  • evidenza documentale delle decisioni

  • strumenti di controllo proporzionati

 

Al contrario, l’assenza totale di assetti è sempre considerata grave e può comportare:

 

  • responsabilità degli amministratori

  • revoca per giusta causa

  • peggioramento del rating bancario

  • perdita di credibilità verso investitori e partner

 


Nel settore alberghiero: obbligo normativo e leva strategica

 

Per un hotel, dotarsi di adeguati assetti non significa “appesantire” la gestione.
Significa:

 

  • governare il rischio

  • proteggere la continuità aziendale

  • rendere l’impresa leggibile per banche e investitori

  • trasformare la compliance in vantaggio competitivo

 

Oggi non avere assetti adeguati non è più una scelta gestionale, ma una violazione di un dovere preciso.

 

E, sempre più spesso, è anche il motivo per cui strutture apparentemente sane entrano in crisi senza averne compreso per tempo le cause.

 

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