Address : Via Montebello 47
00185 Roma

Meloni può davvero far dimettere un ministro? Cosa dice la Costituzione se Santanchè rifiuta

25/03/2026 - 25/03/2029


Nel diritto costituzionale italiano il punto decisivo è questo: la pressione politica del premier non coincide, da sola, con la rimozione del ministro. La sfiducia è parlamentare; il Capo dello Stato interviene dopo, e in una funzione diversa.

 

Al netto della cronaca politica, la questione costituzionale è molto più netta di quanto sembri nel dibattito pubblico. Gli artt. 92, 94 e 95 della Costituzione disegnano un sistema in cui i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, il Governo deve mantenere la fiducia parlamentare e i ministri rispondono individualmente degli atti del proprio dicastero. Ma la Costituzione non contiene una norma che dica, in modo espresso, che il premier può unilateralmente “licenziare” un singolo ministro con un proprio atto. Per questo l’invito alle dimissioni è un fatto politicamente fortissimo, ma non è, di per sé, un meccanismo costituzionale autosufficiente di cessazione dalla carica. 

 

La prima risposta, quindi, è secca: a sfiduciare un ministro è il Parlamento, non il Presidente della Repubblica. La sentenza n. 7 del 1996 della Corte costituzionale, nel caso Mancuso, ha affermato che ciascuna Camera può approvare una mozione di sfiducia anche contro un singolo ministro. Questo significa una cosa decisiva: per il singolo ministro non serve necessariamente un voto di entrambe le Camere; basta il voto della Camera o del Senato che approvi la mozione. La Corte collega questa soluzione alla responsabilità politica individuale dei ministri, che l’art. 95 Cost. espressamente prevede. 

 

Sul piano procedurale, alla Camera la disciplina è espressa e molto chiara: la mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei componenti, non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione ed è votata per appello nominale; la stessa disciplina vale anche per le mozioni con cui si chiedono le dimissioni di un ministro. Al Senato il regolamento disciplina la sfiducia al Governo con le stesse garanzie minime di motivazione, sottoscrizione e intervallo temporale; la Corte costituzionale ha ritenuto che la prassi senatoriale e i pareri della Giunta per il Regolamento abbiano consolidato anche lì l’ammissibilità della sfiducia individuale. Quanto alla maggioranza richiesta, opera la regola generale delle Assemblee: salvo casi speciali, si decide a maggioranza dei presenti.

 

La seconda domanda è la più delicata: che cosa accade se il Presidente del Consiglio chiede le dimissioni e il ministro dice no? Dal punto di vista strettamente costituzionale, il rifiuto non fa cadere automaticamente il ministro. La Costituzione non prevede un istituto dell’“ordine di dimissioni” del premier. Sul punto, la stessa dottrina costituzionalistica continua a discutere se esista un potere generale di revoca del singolo ministro, proprio perché il testo costituzionale non lo disciplina espressamente; una rassegna pubblicata sul sito della Corte ricorda che questo ostacolo non è mai stato davvero superato e che la questione resta controversa. La Corte, nel 1996, si è limitata a osservare che una soluzione interna al Governo sarebbe stata “in astratto” coerente con il ruolo del Presidente del Consiglio come garante dell’unità di indirizzo, ma senza indicare un potere costituzionale generale e tipizzato di revoca esercitabile in ogni caso. In termini tecnici: finché non intervengono dimissioni o un atto formale successivo, l’incarico non si estingue da solo. 

Qui si capisce la vera architettura del sistema. Se il premier condivide l’operato del ministro attaccato, la Corte dice che può persino trasferire la questione sul terreno della fiducia all’intero Governo: cioè può trasformare la contestazione individuale in una verifica politica complessiva della maggioranza. Dunque il Presidente del Consiglio possiede strumenti politici rilevanti, ma questi non coincidono con un potere costituzionale espresso di rimozione solitaria del ministro. 

 

Il ruolo del Presidente della Repubblica entra in gioco dopo, e con funzione diversa. Se una Camera approva la sfiducia individuale e il ministro non si dimette, la Corte costituzionale afferma che la perdita della fiducia rende le dimissioni un atto dovuto. Se però quel ministro non le presenta, il Capo dello Stato è chiamato a ripristinare il corretto funzionamento delle istituzioni: lo fa su proposta del Presidente del Consiglio, adottando il decreto di sostituzione o di conferimento ad interim del dicastero. La Corte, sempre nella sentenza n. 7/1996, lo dice in modo molto netto: spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del premier, sostituire il ministro colpito da una mozione di sfiducia approvata da una Camera, quando questi non si sia dimesso. Quindi: il Parlamento formula il giudizio politico; il Presidente del Consiglio attiva la soluzione; il Presidente della Repubblica la formalizza con decreto

 

Da qui discende la risposta centrale alla sua domanda: non è il Presidente della Repubblica a “sfiduciare” il ministro. Il Capo dello Stato non sostituisce il Parlamento nel giudizio politico e non agisce come un censore autonomo del ministro. Interviene, piuttosto, come garante costituzionale, ma soltanto nel momento in cui occorre dare forma giuridica alla sostituzione, e comunque sulla base della proposta del Presidente del Consiglio.

 

Se si guarda poi al caso Santanchè solo come precedente istituzionale, un dato è già acquisito: la Camera ha discusso e respinto mozioni di sfiducia individuale nei suoi confronti nel 2024 e nel 2025. Questo conferma che il terreno tipico della verifica sul singolo ministro, in Italia, è anzitutto parlamentare. Se dunque il Presidente del Consiglio chiede oggi un passo indietro e la ministra non aderisce, le vie costituzionalmente più solide sono due: o le dimissioni volontarie, oppure una nuova sfiducia individuale approvata da una Camera. Solo dopo una sfiducia approvata e non seguita da dimissioni, la sostituzione per decreto presidenziale su proposta del premier diventa il tracciato chiaramente coperto dalla giurisprudenza costituzionale. Fuori da quell’ipotesi, il tema di una revoca autonoma del singolo ministro resta il punto più discusso e meno pacifico del sistema. 

 

Il verdetto, allora, è questo: Meloni può chiedere, può politicamente isolare, può spingere la maggioranza a una resa dei conti parlamentare e può proporre al Quirinale la sostituzione; ma non ha, nel testo costituzionale, un pulsante solitario di espulsione del ministro. In Italia il singolo ministro cade per dimissioni, per sfiducia parlamentare individuale, oppure per il successivo decreto presidenziale adottato su proposta del Presidente del Consiglio quando la sfiducia sia già stata approvata e il ministro non abbia lasciato l’incarico. Non cade per il solo invito politico, anche se formalissimo e durissimo. 

 

Roberto Necci

info@robertonecci.it 



Maggiori informazioni, sulle nostre attività consulenziali sono disponibili sul sito www.neccihotels.it , relativamente alla finanza di impresa ed all'assistenza in situazioni speciali www.investhotel.it


»