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Amministratore di fatto negli hotel: quando il potere reale conta più dell’organigramma

05/09/2026 - 05/09/2029

Proprietari, soci, consulenti, direttori, asset manager e manager “ombra”: negli alberghi chi decide stabilmente senza avere una carica formale può assumere responsabilità ben diverse da quelle indicate nel contratto. E negli appalti di housekeeping, facchinaggio e altri servizi il confine diventa ancora più delicato.

 

Chi amministra realmente un albergo?

 

La risposta apparentemente più semplice è: l'amministratore indicato nella visura camerale.

 

Ma non è sempre quella giuridicamente più interessante.

 

Per comprendere come un'impresa viene davvero governata occorre guardare oltre organigrammi, procure, job description e contratti di consulenza e ricostruire chi esercita concretamente e con continuità il potere decisionale.

 

È un principio particolarmente importante nell'industria alberghiera, dove nello stesso perimetro possono convivere proprietà immobiliare, società di gestione, soci, amministratore, direttore generale, management company, asset manager, advisor finanziari, consulenti e imprese esterne cui vengono affidati servizi ad alta intensità di lavoro.

 

Il rischio nasce quando i confini tra questi soggetti esistono sulla carta ma diventano molto meno nitidi nella gestione quotidiana.

 

La disciplina dell'amministratore di fatto considera centrale proprio la sostanza dell'attività esercitata: l'articolo 2639 c.c. fa riferimento all'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione. La giurisprudenza di Cassazione ha inoltre chiarito che non è necessario esercitare tutti i poteri propri dell'organo amministrativo: può essere rilevante un'apprezzabile attività gestoria non episodica, anche riferita a specifiche aree aziendali. 

 

Per un albergo il tema è tutt'altro che teorico.


 

La governance vera non è necessariamente quella della visura camerale

 

Una delle caratteristiche più interessanti dell'amministrazione di fatto è che il nome attribuito al ruolo non è decisivo.

 

“Consulente della proprietà”, “advisor”, “direttore operativo”, “rappresentante degli investitori”, “project manager”, “socio”, “procuratore” o “temporary manager” sono qualifiche contrattuali.

 

Ciò che conta, invece, è ciò che quella persona fa realmente.

 

La Cassazione individua tra gli elementi sintomatici dell'inserimento organico nella gestione i rapporti con dipendenti, clienti e fornitori e, più in generale, l'intervento nei settori produttivi, amministrativi, contrattuali o disciplinari dell'impresa. 

 

Ed è qui che il caso alberghiero diventa particolarmente interessante.

 

Un hotel è una macchina operativa che produce centinaia di decisioni ogni giorno: personale, forniture, prezzi, manutenzioni, appalti, investimenti, pagamenti, rapporti bancari, contratti commerciali.

 

Formalmente possono essere distribuite tra più soggetti.

 

Sostanzialmente, però, può esistere una persona alla quale tutti si rivolgono quando occorre decidere.

 

Quello è il punto che merita attenzione.


 

Il manager ombra: quando il ruolo occulto diventa sostanziale

 

Per “ruolo occulto” non deve necessariamente intendersi un comportamento illecito.

 

Un socio può seguire attentamente la propria partecipazione. Un investitore può monitorare l'andamento dell'hotel. Un advisor può formulare raccomandazioni. Una proprietà può chiedere spiegazioni. Un asset manager deve esercitare controlli.

 

Tutto questo è fisiologico.

 

Il problema nasce quando l'attività di controllo si trasforma progressivamente in attività di gestione.

 

La linea di confine può essere sottile.

 

Chiedere perché il GOP sia inferiore al budget significa controllare un investimento.

 

Decidere personalmente quali fatture pagare, quali fornitori sostituire, quale dipendente assumere, quale contratto sottoscrivere e quale spesa autorizzare significa qualcosa di diverso.

 

Il tema, quindi, non è semplicemente:

 

“Ha una carica?”

 

La domanda più corretta è:

 

“Ha un potere decisionale effettivo, significativo e continuativo sull'impresa?”


 

Le email possono diventare la radiografia della governance

 

Nell'impresa contemporanea esiste poi un elemento che rende molto più facile ricostruire chi comandasse realmente: la traccia digitale.

 

Email, WhatsApp, sistemi gestionali, autorizzazioni elettroniche, ordini di servizio, flussi di pagamento, corrispondenza con banche, commercialisti, consulenti del lavoro e fornitori possono raccontare la governance effettiva meglio di qualsiasi organigramma.

 

Una singola email nella quale un socio esprime un'opinione naturalmente non lo trasforma in amministratore.

 

Una sequenza sistematica di comunicazioni dalle quali emerge che lo stesso soggetto autorizza, dispone, approva, negozia, ordina e decide, invece, può assumere tutt'altro significato nel quadro complessivo.

 

Nel 2026 la Cassazione ha nuovamente affrontato il tema della responsabilità dell'amministratore di fatto in materia di bancarotta, ribadendo la rilevanza del ruolo concretamente esercitato e dei doveri che possono conseguentemente derivarne. 

 

La conseguenza manageriale è significativa:

 

la vera governance di un albergo non è soltanto quella disegnata nell'organigramma. È quella che può essere ricostruita leggendo chi autorizza i pagamenti, chi impartisce gli ordini, chi negozia i contratti e chi viene chiamato quando serve una decisione.


 

Dieci segnali che meritano attenzione in un'azienda alberghiera

 

Nessun elemento, preso isolatamente, dimostra automaticamente l'esistenza di un amministratore di fatto. È la combinazione, continuità e significatività dei comportamenti che assume rilevanza.

 

In una due diligence organizzativa, tuttavia, presterei particolare attenzione quando una persona priva di carica formale:

 

  1. decide stabilmente quali fornitori pagare e con quali priorità;

  2. negozia direttamente finanziamenti, affidamenti o ristrutturazioni con le banche;

  3. approva investimenti e spese significative;

  4. conclude o determina nella sostanza le condizioni dei principali contratti;

  5. impartisce abitualmente istruzioni ai dirigenti e ai responsabili di reparto;

  6. decide assunzioni, cessazioni, premi o aspetti sostanziali delle retribuzioni;

  7. gestisce controversie e transazioni in nome dell'impresa;

  8. autorizza trasferimenti finanziari, cessioni di crediti o operazioni infragruppo;

  9. viene considerato da dipendenti, professionisti e fornitori come il soggetto cui chiedere l'autorizzazione finale;

  10. continua a svolgere queste attività in modo sistematico, indipendentemente dall'assenza di deleghe o poteri formali.

 

Ed è proprio il decimo punto a fare la differenza.

 

Non l'episodio. La continuità.


 

Negli hotel esiste un secondo rischio: l'appalto che diventa gestione della manodopera

 

La stessa logica della prevalenza della sostanza sulla forma ricompare in un altro terreno particolarmente importante per il settore alberghiero: gli appalti di servizi.

 

Housekeeping, pulizia, facchinaggio, manutenzione, stewarding, lavanderia e parte dei servizi di ristorazione sono spesso affidati a imprese esterne.

 

È un modello assolutamente legittimo.

 

Ma un contratto chiamato “appalto” deve funzionare realmente come un appalto.

 

L'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 distingue l'appalto dalla somministrazione di lavoro valorizzando l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore — che nei servizi labour intensive può emergere soprattutto dall'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori — insieme all'assunzione del rischio d'impresa.

 

La giurisprudenza richiede quindi, specialmente negli appalti ad alta intensità di lavoro, che l'appaltatore mantenga una reale autonomia organizzativa e che il potere direttivo sui propri dipendenti non venga sostanzialmente trasferito al committente. 

 

E l'hotellerie è uno dei settori nei quali la questione merita maggiore attenzione.


 

Housekeeping: controllare il servizio non significa dirigere le persone

 

Prendiamo il caso probabilmente più frequente: il servizio di housekeeping.

 

L'hotel ha pieno diritto di stabilire gli standard del servizio.

 

Può pretendere che una camera sia consegnata entro una determinata ora, definire gli standard qualitativi, stabilire procedure, effettuare controlli, contestare disservizi e chiedere il rispetto delle SLA contrattuali.

 

Il committente compra e controlla un risultato.

 

Molto più delicato è il passaggio nel quale il personale dell'albergo comincia a organizzare direttamente le singole persone dipendenti dell'appaltatore.

 

Se il direttore, l'housekeeper dell'hotel o un altro rappresentante del committente decide sistematicamente chi debba lavorare, costruisce individualmente i turni, autorizza ferie, dispone sostituzioni, impartisce ordini direttamente ai lavoratori e interviene nella gestione del personale come se quest'ultimo appartenesse all'organico dell'hotel, la sostanza del rapporto merita una verifica molto più approfondita.

 

Negli appalti labour intensive, infatti, la giurisprudenza considera particolarmente importante accertare chi eserciti effettivamente il potere direttivo e organizzativo sui lavoratori

 

Questa distinzione può essere sintetizzata in due formule:

 

Appalto genuino: l'hotel controlla il risultato.

 

Area di rischio: l'hotel dirige direttamente le persone che dovrebbero essere organizzate dall'appaltatore.

 

Naturalmente ogni situazione deve essere valutata concretamente: non ogni coordinamento operativo configura automaticamente un'interposizione illecita.


 

Quando amministrazione di fatto e pseudo-appalto si incontrano

 

È importante evitare un equivoco.

 

Amministrazione di fatto e interposizione illecita di manodopera sono fattispecie differenti e autonome.

 

L'una non determina automaticamente l'altra.

 

Tuttavia possono esistere situazioni nelle quali gli stessi comportamenti costituiscono materiale utile per analizzare entrambi i fenomeni.

 

Immaginiamo una persona che non abbia alcuna carica nell'albergo ma che, sistematicamente, scelga l'impresa di housekeeping, negozi condizioni economiche, autorizzi fatture, impartisca direttamente istruzioni ai lavoratori, decida sostituzioni e turnazioni e gestisca personalmente le contestazioni.

 

Sul fronte dell'appalto occorrerà chiedersi quale autonomia organizzativa mantenga realmente l'appaltatore.

 

Sul fronte societario occorrerà invece interrogarsi sul ruolo effettivamente esercitato da quella persona nell'organizzazione alberghiera.

 

Non esiste alcun automatismo tra le due qualificazioni.

 

Esiste però un principio comune:

 

la forma contrattuale non può essere valutata separatamente dalla realtà operativa.

 

Ed è questa la parte del problema che considero più interessante per chi governa un hotel.


 

Il rischio aumenta quando l'impresa entra in crisi

 

Finché l'albergo produce cassa, paga regolarmente fornitori e banche e non esistono contenziosi significativi, molte sovrapposizioni organizzative possono rimanere invisibili.

 

Quando l'impresa entra in crisi, lo scenario cambia.

 

Comincia la ricostruzione.

 

Chi disponeva i pagamenti?

 

Chi decideva quali creditori soddisfare?

 

Chi negoziava con le banche?

 

Chi approvava operazioni infragruppo?

 

Chi autorizzava determinate cessioni?

 

Chi gestiva realmente il personale?

 

Chi impartiva le istruzioni?

 

Chi conosceva la situazione finanziaria?

 

Chi decideva se continuare o interrompere determinate attività?

 

Ed è qui che email, messaggi, verbali, autorizzazioni e testimonianze possono assumere un peso completamente diverso.

 

La Cassazione ha ricordato che l'individuazione dell'amministratore di fatto richiede un'attività gestoria significativa e non episodica e non presuppone necessariamente l'esercizio di tutti i poteri dell'organo amministrativo. 

 

Per chi lavora nel turnaround e nelle situazioni di distress questo aspetto non dovrebbe essere secondario.

 

Su crisi d'impresa, turnaround e ristrutturazioni alberghiere approfondiamo queste dinamiche attraverso Investhotel Capital Partners, mentre le operazioni, gli asset e le special situations del settore vengono analizzati su Investimenti Alberghieri.

 


Il problema non è avere persone influenti. È non sapere dove finiscono i loro poteri

 

Una buona governance alberghiera non deve eliminare autonomia e velocità decisionale.

 

Deve fare esattamente il contrario: renderle compatibili con responsabilità chiaramente attribuite.

 

Proprietà, consiglio di amministrazione, direttore generale, asset manager e consulenti devono poter operare con efficacia.

 

Ma devono essere chiari il perimetro delle deleghe, i livelli autorizzativi, i processi decisionali, i poteri sul personale, i rapporti con gli appaltatori e le responsabilità finanziarie.

 

In particolare, una management company deve gestire ciò che il contratto le attribuisce.

 

Un asset manager deve controllare ciò che gli compete.

 

Un advisor deve consigliare.

 

Un socio deve esercitare le prerogative connesse alla propria posizione.

 

Un amministratore deve amministrare.

 

Quando questi confini vengono sistematicamente sovrapposti, il problema non è più semantico.

 

È un problema di governance.

 

L'analisi degli assetti organizzativi e gestionali nel settore alberghiero è uno degli ambiti sviluppati da Hotel Management Group.


 

La domanda che una due diligence dovrebbe sempre fare

 

Quando analizziamo un'impresa alberghiera siamo abituati a verificare EBITDA, GOP, RevPAR, debito, contratti, immobili, personale e capex.

 

Ma esiste una domanda preliminare altrettanto importante:

 

chi governa davvero questa azienda?

 

Non chi dovrebbe governarla.

 

Non chi appare nella visura.

 

Non chi possiede la qualifica più importante sul biglietto da visita.

 

Chi prende concretamente le decisioni che impegnano l'impresa.

 

Questa domanda può diventare particolarmente importante in un'acquisizione, in un finanziamento, in una ristrutturazione del debito, in un turnaround o nell'ingresso di un nuovo investitore.

 

Perché comprare o finanziare un'azienda significa anche capire dove risiede realmente il potere.

 

Ed è per questo che l'amministrazione di fatto non è soltanto un tema da penalisti.

 

Per il settore alberghiero è un tema di corporate governance, due diligence, organizzazione aziendale, gestione del rischio e protezione del valore.

 

Gli approfondimenti sulle dinamiche economiche, finanziarie e societarie dell'hospitality sono disponibili anche su Investimenti Alberghieri e su Roberto Necci.


 

Conclusione

 

Negli alberghi esistono due errori speculari.

 

Il primo è pensare che senza una carica formale non possa esistere un potere gestorio sostanziale.

 

Il secondo è ritenere che basti chiamare “appalto” un rapporto perché tutto ciò che accade nella gestione quotidiana del personale diventi automaticamente irrilevante.

 

In entrambi i casi il principio da ricordare è lo stesso:

 

la sostanza organizzativa viene prima dell'etichetta contrattuale.

 

Un'organizzazione sana dovrebbe quindi essere capace di rispondere immediatamente a poche domande: chi propone, chi decide, chi autorizza, chi firma, chi controlla e chi dirige le persone.

 

Se le risposte contenute nell'organigramma sono molto diverse da quelle che emergono leggendo le email dell'azienda, probabilmente la governance merita di essere rivista prima che sia qualcun altro a ricostruirla dall'esterno.

 


Contatti

 

Per analisi di governance alberghiera, assetti organizzativi, turnaround, crisi d'impresa e operazioni nel settore hospitality:

 

Roberto Necci
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Maggiori informazioni, sulle nostre attività consulenziali sono disponibili sul sito www.neccihotels.it , relativamente alla finanza di impresa ed all'assistenza in situazioni speciali www.investhotel.it


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