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Codice della Crisi e imprese alberghiere: la gestione non è più una scelta, è una responsabilità

27/01/2026 - 31/12/2029

Con l’entrata a regime del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche), il sistema normativo italiano ha definitivamente superato la logica del “fallimento” inteso come evento terminale, sostituendola con una visione orientata alla prevenzione, alla continuità aziendale e alla responsabilizzazione dell’imprenditore.

 

La sostituzione del termine fallimento con liquidazione giudiziale non è solo semantica. È il segnale di un cambio di paradigma profondo:
la crisi non è più considerata un’eccezione patologica, ma una fase possibile e fisiologica della vita dell’impresa, che deve essere intercettata e governata per tempo.

 

Per il settore alberghiero, questo cambiamento ha implicazioni dirette e non negoziabili.


 

L’articolo 2086 c.c.: il perno della responsabilità imprenditoriale

 

Il cuore del nuovo impianto normativo è l’articolo 2086 del Codice Civile, che impone a tutte le imprese che operano in forma societaria o collettiva l’obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’attività svolta.

 

Non si tratta di un adempimento formale.
È un obbligo sostanziale, che incide direttamente sulla responsabilità degli amministratori e dell’imprenditore.

 

Oggi:

 

  • non rilevare tempestivamente la crisi

  • non dotarsi di strumenti di controllo

  • non monitorare in modo strutturato l’andamento gestionale

 

non è più solo cattiva gestione, ma potenziale colpa gestionale.


 

Prevenzione della crisi: dalla reazione alla governance

 

Il Codice della Crisi sposta il baricentro dell’intervento a monte, introducendo strumenti di allerta e meccanismi di emersione anticipata delle difficoltà.

 

Indicatori come:

 

  • tensioni di liquidità

  • squilibri finanziari

  • deterioramento della marginalità

  • ritardi sistemici verso fornitori, dipendenti o fisco

 

devono essere intercettati prima che la situazione diventi irreversibile.

 

In questo contesto assumono un ruolo centrale:

  • amministratori

  • sindaci

  • revisori

 

chiamati a vigilare, segnalare e attivare per tempo le procedure di composizione negoziata della crisi, oggi affidate agli strumenti previsti dal Codice e coordinati anche tramite il sistema camerale.

 

La logica è chiara: chi governa, deve sapere.


 

Perché il settore alberghiero è particolarmente esposto

 

L’impresa alberghiera presenta caratteristiche che amplificano il rischio di crisi non intercettata:

 

  • elevata intensità di capitale

  • forte leva finanziaria

  • stagionalità dei flussi

  • rigidità dei costi

  • complessità operativa

 

In questo scenario, sorprende ancora oggi quante strutture siano prive di:

  • un vero controllo di gestione

  • una contabilità analitica per reparto

  • un sistema strutturato di reporting

La conseguenza è una gestione spesso reattiva, basata su percezioni e non su dati.


 

Il controllo di gestione come presidio legale e strategico

 

Nel quadro attuale, il controllo di gestione non è più uno strumento “da grandi aziende”, ma un presidio di tutela dell’imprenditore.

 

Dotarsi di:

 

  • budget previsionali

  • report periodici

  • indicatori di sostenibilità economico–finanziaria

  • analisi dei margini per centro di costo

 

significa:

 

  • migliorare le decisioni operative

  • intercettare precocemente le criticità

  • dimostrare, in caso di contestazioni, una gestione diligente e consapevole

 

In altre parole: governare l’impresa prima che siano i numeri a governarla.


 

Le domande che un albergatore deve saper rispondere (sempre)

 

Un’impresa alberghiera oggi deve essere in grado di rispondere con precisione a domande fondamentali:

 

  • A quale prezzo minimo è sostenibile vendere?

  • Quale livello occupazionale è coerente con la strategia tariffaria?

  • Qual è il rapporto ottimale tra camere disponibili e presenze?

  • Quale modello organizzativo è compatibile con il target di riferimento?

  • Qual è il costo del personale sostenibile per quel livello di fatturato?

 

L’incapacità di rispondere a queste domande non è un limite teorico. È un rischio concreto, operativo e legale.


 

Il legislatore ha cambiato le regole, il mercato non perdona

 

Il legislatore ha alleggerito alcune rigidità del passato, ma in cambio ha preteso responsabilità, metodo e controllo. Il mercato, dal canto suo, non perdona improvvisazione e ritardi.

 

Nel settore alberghiero, la crisi raramente arriva all’improvviso.
Quasi sempre è il risultato di anni di segnali ignorati.

 

Oggi la differenza non la fa chi evita le difficoltà, ma chi è in grado di riconoscerle, governarle e intervenire per tempo.

 

Il controllo di gestione non è burocrazia.
È difesa del valore, continuità dell’impresa e tutela dell’imprenditore.

 

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Prevenire la crisi non significa temerla. Significa governarla prima che diventi irreversibile.

 
 

 



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