03/01/2026 - 03/01/2027
Nel quadro delle recenti iniziative parlamentari a sostegno del turismo, l’onorevole Gianluca Caramanna, responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, ha promosso un ordine del giorno volto a estendere alle imprese alberghiere alcuni dei benefici previsti per le imprese esportatrici, qualora queste ospitino una quota significativa di clientela straniera.
L’iniziativa si inserisce coerentemente in un percorso di attenzione costante verso il settore turistico-ricettivo, di cui l’onorevole Caramanna è da tempo interlocutore istituzionale, e muove da una considerazione condivisa: il turismo internazionale rappresenta uno dei principali canali di afflusso di risorse economiche e di valorizzazione del sistema Paese, contribuendo alla diffusione del made in Italy attraverso l’accoglienza, i servizi e l’esperienza offerta ai visitatori esteri.
Proprio per la rilevanza del tema e per le potenziali implicazioni sul piano fiscale, giuridico e operativo, appare tuttavia utile accompagnare il dibattito politico con una riflessione tecnica e sistematica, finalizzata a chiarire ambiti applicativi, possibili effetti e profili interpretativi ancora aperti.
Dal punto di vista macroeconomico, la spesa dei turisti stranieri in Italia è correttamente classificata come esportazione di servizi all’interno della bilancia dei pagamenti.
Secondo le rilevazioni della Banca d’Italia, il turismo incoming genera ogni anno decine di miliardi di euro di entrate in valuta, con un impatto rilevante sulla crescita e sull’equilibrio dei conti con l’estero.
Questa impostazione, ampiamente condivisa in ambito economico, costituisce il presupposto concettuale da cui muove la proposta di assimilazione tra attività alberghiera ed export di servizi. Resta tuttavia da verificare se e in che misura tale equivalenza possa trovare una trasposizione coerente sul piano fiscale e normativo.
Nel sistema tributario italiano, la qualifica di impresa esportatrice è tradizionalmente fondata su criteri oggettivi e formalizzati, legati a:
operazioni di cessione di beni o servizi verso l’estero;
fatturazione non imponibile IVA;
dimostrabilità documentale del volume di operazioni export.
L’attività alberghiera, pur rivolta anche a clientela internazionale, eroga il servizio nel territorio nazionale, con modalità che non sempre consentono una immediata riconduzione ai tradizionali schemi dell’export fiscale.
In questa prospettiva, l’eventuale estensione dei benefici richiederebbe un chiarimento normativo puntuale, al fine di evitare sovrapposizioni interpretative o applicazioni disomogenee.
La soglia del 10% di ospiti stranieri proposta come requisito di accesso rappresenta un criterio semplice e immediatamente comprensibile, ma potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti sotto il profilo tecnico.
In particolare, potrebbe risultare opportuno interrogarsi su:
la distinzione tra presenze e fatturato;
l’incidenza delle intermediazioni digitali e delle OTA;
la reale correlazione tra quota di clientela estera e capacità di generare valore aggiunto.
Tali aspetti non invalidano l’impostazione di fondo, ma suggeriscono la necessità di indicatori più raffinati, qualora l’obiettivo sia costruire un meccanismo strutturale e duraturo.
In assenza di una disciplina organica, l’estensione dei benefici tipici delle imprese esportatrici al comparto alberghiero potrebbe richiedere un coordinamento attento con l’Agenzia delle Entrate, al fine di garantire:
certezza del diritto;
uniformità applicativa;
tutela degli operatori da rischi di contenzioso.
Una regolamentazione chiara e condivisa rappresenterebbe un elemento essenziale per trasformare l’indirizzo politico in uno strumento effettivamente utilizzabile dalle imprese.
Un ulteriore tema di riflessione riguarda l’equilibrio tra i diversi comparti della filiera turistica.
L’ospitalità alberghiera è certamente centrale, ma opera all’interno di un ecosistema più ampio che comprende ristorazione, trasporti, servizi culturali e commerciali, anch’essi fortemente esposti alla domanda internazionale.
In quest’ottica, eventuali misure selettive potrebbero essere valutate tenendo conto della coerenza complessiva del sistema e degli effetti competitivi tra settori affini.
Sul piano manageriale, è opportuno osservare che eventuali agevolazioni di natura fiscale:
difficilmente incidono in modo diretto sulla redditività operativa;
non sostituiscono strumenti di governance, controllo di gestione e pianificazione finanziaria;
non modificano i fondamentali che determinano il valore dell’asset alberghiero nel medio-lungo periodo.
La sostenibilità economica dell’hotel continua a dipendere dalla capacità di trasformare i flussi turistici in margini, cash flow e tutela del capitale investito.
La proposta avanzata dall’onorevole Caramanna si colloca in un filone di crescente attenzione istituzionale verso il turismo quale leva strategica per l’economia nazionale.
Essa pone sul tavolo un tema rilevante e meritevole di approfondimento, ovvero il riconoscimento del ruolo economico svolto dall’ospitalità nei flussi internazionali di valore.
Affinché tale impostazione possa tradursi in strumenti efficaci e coerenti, appare tuttavia necessario accompagnarla con:
una definizione normativa puntuale;
criteri tecnici solidi;
un coordinamento sistemico tra politiche fiscali, industriali e turistiche.
Solo in questo modo il riconoscimento politico del valore del turismo potrà trasformarsi in misure strutturali capaci di rafforzare realmente il sistema alberghiero italiano, nel rispetto dell’equilibrio normativo e della certezza del diritto.
Maggiori informazioni, sulle nostre attività consulenziali sono disponibili sul sito www.neccihotels.it , relativamente alla finanza di impresa ed all'assistenza in situazioni speciali www.investhotel.it